martedì 11 gennaio 2011

Corpi: Spese di Rimozione Relitto - Art. 73 Codice Navigazione



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Altro momento oscuro delle Coperture Corpi (se non sapete di cosa sto parlando cliccate qui prima che sia troppo tardi) una garanzia "epicamente fondamentale" e presente in tutte le coperture Corpi, anche le piu' infime, in tutto il globo terracqueo. Di seguito il testo del Codice della Navigazione per voler essere didascalicamente precisi, come sempre peraltro:









Art. 73 (Rimozione di navi e di aeromobili sommersi)


  • Nel caso di sommersione di navi o di aeromobili nei porti, rade, canali, ovvero in località del mare territoriale nelle quali il giudizio dell'autorità marittima possa derivarne un pericolo o un intralcio per la navigazione, il capo del compartimento ordina al proprietario, nei modi stabiliti dal regolamento, di provvedere a proprie spese alla rimozione del relitto, fissando il termine per l'esecuzione.
  • Se il proprietario non esegue l'ordine nel termine fissato, l'autorità provvede d'ufficio alla rimozione e alla vendita dei relitti per conto dello Stato.
      • Se il ricavato della vendita dei relitti supera le spese sostenute dallo Stato, sulla differenza concorrono i creditori privilegiati o ipotecari sulla nave.
  • Nei casi d'urgenza l'autorità può senz'altro provvedere d'ufficio, per conto e a spese del proprietario.
  • Tuttavia per le navi di stazza lorda non superiore alle trecento tonnellate il proprietario è tenuto al pagamento delle spese di rimozione soltanto entro i limiti del valore dei relitti recuperati.


I punti interessanti sono due:
1) Lo decide l'autorita' marittima se dovete rimuovere il relitto;
2) sempre e comunque pagate voi ammenoche' non abbiate una polizza corpi (pensate al caso di mancanza di Corpi: perso barca + pagare spese addizionali ... oltre il danno la beffa)

Una cosa da ricordare e' che il massimale assicurato per le spese di recupero relitto e' normalmente in eccesso al valore da voi assicurato in polizza per la vostra imbarcazione ma ha, genericamente un limite, che e' scritto in piccolo piccolo all'interno del contratto. Ora alcune compagnie metto un valore fisso (Esempio: fino a 100.000€) altre metto una percentuale del valore assicurato con un massimo indennizzo (Es. 30% del valore assicurato con il massimo di 50.000€). Le due ipotesi non vanno bene per tutte le imbarcazioni; se la barca vale 30.000€, probabilmente il 30% ovvero 9.000€ e' da considerarsi veramente basso e viceversa per valore espresso in cifra fissa per imbarcazioni di importi alti. D'altra parte gli Assicuratori si divertono a mettere dei limiti di indennizzo ed hanno pure ragione visto che i soldi che vanno in fumo in caso di danno sono i loro.
Un' altra ragione, seria, per cui queste spese sono limitate nei contratti assicurativi e' che stiamo parlando di una "garanzia catastrofale" ovvero una garanzia che entra in campo di rado ma quando lo fa sono dolori. Dolori in che senso ? il nocciolo della questione e' che le compagnie devono avere una idea ben precisa di quanto stanno rischiando in ogni momento (per comunicarlo ai riassicuratori), se la garanzia "Spese di Rimozione Relitto" non fosse in qualche modo porzionata (ecco il perche' della formulazione piu' nuova della cifra fissa) e lasciata illimitata, le Direzioni non saprebbero a quanto ammonta la loro esposizione.
In ultimo, attenzione al fatto che questa garanzia include non solo il fare riaffiorare la vostra imbarcazione e "toglierla dalle scatole" ma anche, giocoforza, le spese di smaltimento del relitto e relativa distruzione. Aggiungo in fine che ad un affondamento potrebbero conseguire danni da inquinamento (perdita gasolio), questi danni invece sono di pertinenza della vostra RC Obbligatoria o del P&I se avete una imbarcazione degna di questa antica e nobile copertura mutualistica armatoriale.

1 commento:

franco ha detto...

queste immagini fanno male.............ad un diportista........
pagare anche le spese accessorie fa ancor + male